Nell’ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta che ha poi portato all’adozione della nuova Direttiva 2014/65/UE, conosciuta come MiFID II, ufficialmente pubblicata il 15 maggio 2014, ed alla predisposizione di nuovo regolamento attuativo noto come MiFIR, cioè il Regolamento UE 600/2014, che disciplina principalmente gli aspetti relativi alla negoziazione di strumenti finanziari.
La MiFID II condivide lo scopo originario della direttiva del 2004 e ne conferma le scelte di fondo, amplificandone tuttavia i campi di azione (non stupisce infatti che il contenuto della MiFID I sia in parte “rifuso” nella nuova Direttiva MiFID II). In un’ottica di rafforzamento della fiducia nel sistema finanziario, si includono nell’ambito di applicazione della MiFID II settori in precedenza non regolamentati e si imposta un sistema più completo di vigilanza ed enforcement delle regole.
Senza pretese di esaustività e completezza, accenniamo ad alcune delle novità introdotte, di particolare interesse per gli investitori retail:
- L’introduzione della consulenza finanziaria indipendente, che prevede la valutazione di una gamma sufficientemente diversificata di prodotti finanziari disponibili sul mercato e il divieto di accettare o conservare gli inducements, cioè gli incentivi, anche non monetari, che consulenti ed imprese ricevono (o pagano) quando forniscono un servizio di investimento.
- In genere, viene rivoluzionata la disciplina dei citati incentivi, con l’obiettivo di arginare il rischio di conflitti di interesse, soprattutto nell’ambito di servizi a grande valore aggiunto come la consulenza indipendente.
- Nuove regole per la consulenza, caratterizzata ma maggiori obblighi informativi a carico delle imprese, chedovranno specificare se il servizio prestato è su base indipendente e se su una base più o meno ampia di prodotti finanziari.
- Novità sul fronte della governance del prodotto, con controlli più severi già durante il processo di creazione e distribuzione del prodotto: le imprese saranno tenute a identificare il mercato target per ogni prodotto, ed a garantire che il prodotto venga distribuito solo a quegli investitori per i quali è stato effettivamente progettato.
Ogni Stato membro dell’Unione europea è chiamato a recepire i contenuti della MiFID II. In particolare, è previsto che a partire dal 3 gennaio 2018 ciascuno Stato membro dovrà applicare le misure adottate per l’adeguamento alla MiFID II. L’attuazione della MiFID II richiederà dunque di apportare una serie di rilevanti modifiche al TUF e ai regolamenti attuativi della Consob.